CREDITO D'IMPOSTA PER LA RICERCA E SVILUPPO DAL 2023
Pianifica e monitora le tue risorse per investimenti sicuri
Nel corso degli anni, gli investimenti di Ricerca e Sviluppo delle aziende italiane sono stati finanziati dal nostro legislatore con diversi strumenti di Finanza Agevolata, ma lo strumento più utilizzato negli ultimi tempi è stato il credito di imposta.
Categorie di ricerca ammissibili
Ai sensi dell’art. 3, co. 4 del D.L. n. 145/2013 «sono ammissibili al credito d’imposta le seguenti attività di ricerca e sviluppo:
➡️ Lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
➡️ Ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale;
➡️ Acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l’elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida;
➡️ Produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali».
Di contro, giusta il disposto del successivo comma quinto, «non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti».
In virtù dell’art. 2 del D.M. del 27.5.2015 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, sono ammissibili al credito d’imposta le seguenti attività di ricerca e sviluppo:
➡️ Lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o usi commerciali diretti;
➡️ Ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);
➡️ Acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l’elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, inclusi gli studi di fattibilità, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida;
➡️ Produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali».
In virtù del secondo comma di tale disposizione «non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti».
Attività di innovazione tecnologica
✅ Costituiscono attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta i lavori, diversi da quelli di ricerca e sviluppo indicati precedentemente, svolti nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, anche in relazione a progetti avviati in periodi d’imposta precedenti, finalizzati alla realizzazione o all’introduzione di prodotti o processi nuovi o significativamente migliorati, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall’impresa.
✅ A titolo esemplificativo e non esaustivo, per prodotti nuovi o significativamente migliorati s’intendono beni o servizi che si differenziano, rispetto a quelli già realizzati dall’impresa, sul piano delle caratteristiche tecniche, dei componenti, dei materiali, del software incorporato, della facilità d’impiego, della semplificazione della procedura di utilizzo, della maggiore flessibilità o di altri elementi concernenti le prestazioni e le funzionalità.
✅ Per processi nuovi o significativamente migliorati, rispetto a quelli già applicati dall’impresa, s’intendono processi o metodi di produzione e di distribuzione e logistica di beni o servizi che comportano cambiamenti significativi nelle tecnologie, negli impianti, macchinari e attrezzature, nel software, nell’efficienza delle risorse impiegate, nell’affidabilità e sicurezza per i soggetti interni o esterni coinvolti nei processi aziendali.
✅ Le attività ammissibili al credito d’imposta comprendono esclusivamente i lavori svolti nelle fasi precompetitive legate alla progettazione, realizzazione e introduzione delle innovazioni tecnologiche fino ai lavori concernenti le fasi di test e valutazione dei prototipi o delle installazioni pilota.
🚫 I lavori svolti per la soluzione di problemi tecnici legati al normale funzionamento dei processi di produzione dell’impresa o per l’eliminazione di difetti di fabbricazione dei prodotti dell’impresa;
🚫 I lavori svolti per adeguare o personalizzare i prodotti o i processi dell’impresa su specifica richiesta;
🚫 I lavori svolti per il controllo di qualità dei prodotti o dei processi e per la standardizzazione degli stessi e in generale i lavori richiesti per l’adeguamento di processi e prodotti a specifici obblighi previsti dalle norme in materia di sicurezza, salute e igiene del lavoro o in materia ambientale.
Attività di design e ideazione estetica
Si considerano attività ammissibili al credito d’imposta i lavori di design e ideazione estetica, diversi da quelli svolti nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo e di innovazione tecnologica indicate precedentemente, svolti nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022, anche in relazione a progetti avviati in periodi d’imposta precedenti, finalizzati ad innovare in modo significativo i prodotti dell’impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali; quali, ad esempio, le caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della struttura superficiale, degli ornamenti. A questi effetti, per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi i componenti di prodotti complessi, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici. Per le imprese operanti nel settore dell’abbigliamento e negli altri settori nei quali è previsto il rinnovo a intervalli regolari dei prodotti, sono considerate attività ammissibili al credito d’imposta i lavori relativi alla concezione e realizzazione di nuove collezioni o campionari che presentino elementi di novità rispetto alle collezioni e ai campionari precedenti con riguardo ai tessuti o ai materiali utilizzati, alla loro combinazione, ai disegni e alle forme, ai colori o ad altri elementi rilevanti, con esclusione dei lavori finalizzati al semplice adattamento di una collezione o campionario esistente attraverso l’aggiunta di un singolo prodotto o la modifica di una sola caratteristica dei prodotti esistenti, come ad esempio la modifica unicamente dei colori, o di un elemento di dettaglio.
MISURA DEL BENEFICIO E COSTI AMMISSIBILI
Il nuovo credito di imposta prevede:
10% della base di calcolo per le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico nel limite massimo di 5 milioni di euro (45% in zona obiettivo 1);
10% della base di calcolo per attività di innovazione tecnologica, diverse dalle precedenti, finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati nel limite massimo di 2 milioni di euro (15% se l’attività è finalizzata al raggiungimento di obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0);
10% della base di calcolo per attività di design e ideazione estetica, nel limite massimo di 2 milioni di euro.
SPESE AMMISSIBILI
RICERCA
Le spese di personale relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato.
Le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota nel limite massimo complessivo pari al 30% delle spese di personale.
Le spese per contratti di ricerca extra muros aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo.
Le quote di ammortamento relative all’acquisto da terzi, anche in licenza d’uso, di privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, nel limite massimo complessivo di £1.000.000.
Le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di ricerca e sviluppo, nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese di personale ovvero delle spese per contratti extra muros.
Le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo svolti internamente dall’impresa anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30% delle spese di personale ovvero, nel caso di ricerca extra muros, del 30% dei costi dei contratti.
INNOVAZIONE
Le spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato.
Le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di innovazione tecnologica anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo complessivo pari al 30 % delle spese di personale;
Le spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di innovazione tecnologica.
Le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese del personale.
Le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di innovazione tecnologica anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30% delle spese di personale ovvero delle spese per i contratti extra muros.
DESIGN
Le spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato.
Le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili utilizzati nelle attività di design e innovazione estetica, compresa la progettazione e realizzazione dei campionari e nel limite massimo complessivo pari al 30% delle spese di personale.
- le spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di design e ideazione estetica, stipulati con professionisti o studi professionali o altre imprese.
Le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle altre attività innovative, nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese del personale.
Le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di design e ideazione estetica, nel limite massimo pari al 30% delle spese di personale ovvero delle spese per i contratti.
UTILIZZO DEL CREDITO
Il credito di imposta così calcolato sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione e in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di maturazione. Restano validi gli obblighi di certificazione della spesa e di redazione della relazione tecnica asseverata.
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